Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine al merito dei donatori di organi, di seguito denominato «Ordine», con lo scopo di concedere una particolare onorificenza a coloro che, in caso di decesso, hanno donato i propri organi in conseguenza della formale manifestazione di volontà in tale senso, espressa durante la vita, secondo le modalità previste dalla legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.